”Forse qualcuno ricorderà la vicenda dell’infermiera non vaccinata e sospesa dal lavoro, della quale il Giudice di Velletri aveva disposto il reintegro d’urgenza
VITTORIA: È DEFINITIVO IL REINTEGRO AL LAVORO
DELL’INFERMIERA NON VACCINATA DI VELLETRI
Forse qualcuno ricorderà la vicenda dell’infermiera non vaccinata e sospesa dal lavoro, della quale il Giudice di Velletri aveva disposto il reintegro d’urgenza. Ma toccava poi al Tribunale, dal 7 dicembre, confermare tale decisione: e il Tribunale l’ha appena fatto, rendendo il reintegro definitivo. Pubblichiamo qui un commento all’importantissima sentenza, a cura dell’avv. Lorenzo Tamos, per tutti coloro che desiderano approfondire il problema magari perché direttamente interessati.
La premessa della vicenda
Con ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.[1]) del 5 maggio 2021 un’Infermiera dell’ASL di Roma 6 ha impugnato la sospensione alla stessa notifica a seguito del suo rifiuto di sottoporsi a “vaccinazione anti Covid-19”.
Mediante decreto c.d. “ante causam”[2] il Giudice del Tribunale di Velletri, «considerata la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio) // considerato che la sospensione dal lavoro può costituire solo l’extrema ratio ed evento eccezionale», ha ordinato l’immediata ricollocazione della ricorrente e l’erogazione dello stipendio. Tale decreto non ha però assicurato alcuna certezza alla Ricorrente in quanto atto provvisorio e preliminare, finalizzato a rispondere ad esigenze preventive affinché il trascorrere del tempo a fini processuali non provocasse danni irreversibili alla Ricorrente.
Solo con la successiva recente ordinanza del 14-12-2021[3], la Ricorrente ha potuto tirare un respiro di sollievo vedendosi confermato il provvedimento cautelare del Giudice del Lavoro, il quale, nel redigere la propria decisone, ha saputo sapientemente considerare e bilanciare, pare per la prima volta in Italia (rispetto a moltissimi lavoratori sospesi dal lavoro per le stesse convinzioni), interessi costituzionali contrapposti ma ugualmente fondamentali, quali la dignità personale, e professionale, il diritto alimentare e allo stipendio, l’obiezione di coscienza.
La reintegra al lavoro e gli importanti (ad oggi trascurati) principi che emergono dalla lettura dell’ordinanza
Nel detto provvedimento il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri:
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- innanzitutto ricorda che l’art. 4 del D.L. 44/2021, modificato dal D.L. 172/2021[4], «prevede che al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, // gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge lº febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione»; – «e l’art. 4-ter, di nuovo conto, estende, dal 15.12.21, l’obbligo vaccinale al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (quindi anche nelle Asl)»;
- sottolinea come un’interpretazione costituzionalmente orientate e, quindi, doverosa, della normativa, che tenga conto sia della salute pubblica sia dei diritti della persona, deve portare a «ritenere che non in tutti i casi la prestazione degli operatori di interesse sanitario non vaccinati è vietata, ma solo laddove quest’ultima inciderebbe sulla salute pubblica e su adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza //». E questo poiché, diversamente, rileverebbe una violazione dell’art. 3 della Costituzione e una discriminazione in capo agli operatori sanitari rispetto ai lavoratori appartenenti ad altri settori, i quali svolgono prestazioni che presentano uno stesso o maggiore rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2. «Se in concreo questa differenza di pericolo non sussiste non può sussistere neanche la differente disciplina»;
- valorizza le dimensioni dell’azienda-datore di lavoro e l’ampia composizione del suo organico. Elementi che rendono infatti un ricollocamento agevole dell’operatore non vaccinato in una posizione che, in ogni caso, salvaguardi gli interessi da ricondursi al concetto della salute pubblica. Nel caso specifico, l’ASL, contando migliaia di dipendenti, «non può non essere in grado di ricollocare la netta minoranza non vaccinata»;
- sottolinea come la ricollocabilità o meno dei dipendenti in un’altra mansione non può dipendere dalla ragione della mancata vaccinazione e non, come dovrebbe per contro essere, dalla possibilità effettiva di assegnare compiti privi di rischio specifico di diffusione del virus SARS-CoV-2, ciò che, peraltro, non troverebbe alcun fondamento giuridico;
- infine evidenzia che il rischio di mettere a repentaglio la salute pubblica risulta di uguale misura tra chi viene esentato dalla “vaccinazione” e chi, per convinzione personale, non desidera farlo, a prescindere dalla motivazione che accompagna la mancata vaccinazione.
In conclusione, il Giudice ha revocato il provvedimento di sospensione impugnato e, nel reintegrare l’operatrice sanitaria presso l’ASL di Roma, ha ordinato all’Azienda di affidare alla Ricorrente l’esecuzione di compiti compatibili, per il tipo e per le modalità di svolgimento, con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni.
Si può, dunque, intravedere uno spiraglio di luce giuridica in un panorama giurisprudenziale che, ad oggi, sembra mettere in secondo piano i diritti individuali e fondamentali delle persone e, in particolar modo, dei lavoratori. Orientamenti prevalenti che paiono rappresentare il “de profundis” non solo di una interpretazione orientata e bilanciata della Costituzione ma pure del trascurato art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea il quale, al proprio comma 1, vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione fondata su convinzioni personali o di qualsiasi altra natura, ivi compreso, quindi, il diritto fondamentale ad essere convinti di non volersi fare iniettare nel corpo i farmaci delle note aziende multinazionali.
Fonte: Visione TV del 18 dicembre 2021